Anno 6, Gennaio 2006, n. 106

Trattato interarabo per combattere il terrorismo
Cairo, 22 aprile 1998
      
I ministri degli interni e della giustizia degli stati arabi hanno approvato il seguente trattato per la lotta comune antiterroristica:
    1. i ministri invitano tutti gli stati membri a ratificare il suddetto accordo sulla base delle loro leggi interni.
    2. invita gli stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per l`applicazione delle clausole di questo accordo adeguando le propri leggi per renderli compatibili.
      - l'aumento delle pene contro i crimini che fanno parte di questo trattato.
      - il congelamento dei beni delle organizzazioni terroristiche.
    3. l'intensificazione della collaborazione tra i vari sistemi giudiziari e quelli della sicurezza arabi.
    4. il diritto dei popoli alla resistenza contro l'occupazione per la liberazione dei loro territori occupati, per l'auto determinazione e la loro indipendenza, la loro integrita' territoriale sulla base dei principi della Carta dell'Onu e delle risoluzioni internazionali.
    5. la definizione del terrorismo:
      Ogni azione di violenza che viene eseguita da individui o da gruppi allo scopo di terrorizzare la gente, minacciare la loro vita, uccidere, danneggiare le proprieta' pubbliche o private, appropriarsi senza diritto di qualsiasi bene nazionale.
    6. la lotta armata per la liberazione contro l'occupazione straniera non e' terrorismo.
    7. bloccare qualsiasi aiuto finanziario ai gruppi terroristici.
    8. il divieto di lasciar usare i propri territori dai gruppi terroristici per compiere azioni, per pianificare dei crimini, o dare qualsiasi facilitazioni ad essi.
    9. L'arresto dei criminali e la loro estradizione sulla base delle leggi interni vigenti e degli accordi bilaterali.
    10. la collaborazione tra le forze di sicurezza ed i cittadini per combattere meglio i terroristici.
    11. lo scambio di informazioni sui terroristi arrestati o ricercati tra stati membri.
    12. Lo scambio delle esperienze per agevolare l'esecuzione di questo accordo.
    13. la consegna dei terroristi all'autorita' competenti.
    14. lo scambio delle prove a cariche degli indagati.