Anno 6, Gennaio 2006, n. 106
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Trattato interarabo per combattere il terrorismo
Cairo, 22 aprile 1998
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I ministri degli interni e della giustizia degli stati arabi hanno approvato il seguente trattato per la lotta comune antiterroristica:
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i ministri invitano tutti gli stati membri a ratificare il suddetto accordo sulla base delle loro leggi interni.
- invita gli stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per l`applicazione delle clausole di questo accordo adeguando le propri leggi per renderli compatibili.
- l'aumento delle pene contro i crimini che fanno parte di questo trattato.
- il congelamento dei beni delle organizzazioni terroristiche.
- l'intensificazione della collaborazione tra i vari sistemi giudiziari e quelli della sicurezza arabi.
- il diritto dei popoli alla resistenza contro l'occupazione per la liberazione dei loro territori occupati, per l'auto determinazione e la loro indipendenza, la loro integrita' territoriale sulla base dei principi della Carta dell'Onu e delle risoluzioni internazionali.
- la definizione del terrorismo:
Ogni azione di violenza che viene eseguita da individui o da gruppi allo scopo di terrorizzare la gente, minacciare la loro vita, uccidere, danneggiare le proprieta' pubbliche o private, appropriarsi senza diritto di qualsiasi bene nazionale.
- la lotta armata per la liberazione contro l'occupazione straniera non e' terrorismo.
- bloccare qualsiasi aiuto finanziario ai gruppi terroristici.
- il divieto di lasciar usare i propri territori dai gruppi terroristici per compiere azioni, per pianificare dei crimini, o dare qualsiasi facilitazioni ad essi.
- L'arresto dei criminali e la loro estradizione sulla base delle leggi interni vigenti e degli accordi bilaterali.
- la collaborazione tra le forze di sicurezza ed i cittadini per combattere meglio i terroristici.
- lo scambio di informazioni sui terroristi arrestati o ricercati tra stati membri.
- Lo scambio delle esperienze per agevolare l'esecuzione di questo accordo.
- la consegna dei terroristi all'autorita' competenti.
- lo scambio delle prove a cariche degli indagati.
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